Alcuni giorni or sono, dopo la nomina di Fiamma Nirenstein ad ambasciatrice di Israele in Italia, avevo osservato come questa carica mi sembrasse in contrasto con il giuramento di fedeltà alla Repubblica italiana sicuramente reso all’atto della sua elezione a parlamentare nel 2008. Il mio quesito era questo: come può un ex parlamentare onorare il suo impegno nei confronti della Repubblica Italiana e contemporaneamente tutelare gli interessi di uno Stato estero.
Nel merito avevo cercato conferma a questa mia interpretazione ritrovando anche la formula del predetto giuramento: «I deputati giurano fedeltà alla Repubblica democratica e alle sue leggi» così come riportato nel riassunto di un dibattito all’interno dell’Assemblea Costituente del 1946 che aveva approvato questa formula in alternativa ad altre dizioni proposte.
Dunque, consapevole anche del fatto che analogo giuramento viene fatto prestare – a tutti i livelli – a chi passa a servire lo Stato italiano a cominciare dai militari di leva, ritenevo che i deputati fossero a maggior ragione tenuti a giurare fedeltà alla Repubblica all’atto del loro mandato.
L’amico Carlo Nola, che è stato deputato, mi ha però corretto con: “…io non ricordo che ci abbiano fatto giurare”. Ovviamente mi sono messo a ricontrollare le mie fonti (di cui ero abbastanza certo) per dirimere una questione che a questo punto m’incuriosiva alquanto scoprendo che l’obbligo del giuramento di fedeltà – inizialmente previsto – era stato in seguito cancellato.
Questa è la cronistoria tratta da: http://www.nascitacostituzione.it/05appendici/01generali/09/01/index.htm?999.htm&2
Appendici generali – Argomenti o articoli non entrati nella Costituzione – Il giuramento, Evoluzione dell’Articolo
Il 19 settembre 1946 la seconda Sottocommissione della Commissione per la Costituzione approva il seguente testo: «I deputati giurano fedeltà alla Repubblica democratica e alle sue leggi». ***
Il 23 ottobre 1946 la seconda Sottocommissione della Commissione per la Costituzione delibera di estendere ai Senatori quanto stabilito per i Deputati nell’articolo approvato il 19 settembre 1946. ***
Il 19 dicembre 1946, nella seduta antimeridiana, la prima Sottocommissione della Commissione per la Costituzione approva il seguente articolo: «Il Capo dello Stato, i membri del Governo, i magistrati, le Forze armate e quelle assimilate prestano giuramento di fedeltà alla Repubblica e alla Costituzione». ***
Il 19 dicembre 1946 la seconda Sottocommissione della Commissione per la Costituzione approva il seguente articolo: «Prima di essere ammessi all’esercizio delle funzioni, i membri del Parlamento prestano giuramento di fedeltà alla Costituzione e alle leggi della Repubblica». ***
Il 27 gennaio 1947 la Commissione per la Costituzione in seduta plenaria abolisce l’articolo proposto dal Comitato di redazione relativo al giuramento da parte dei membri del Parlamento. ***
Testo definitivo del Progetto di Costituzione elaborato dalla Commissione: Art. 51. Il Capo dello Stato, i membri del Governo, i Presidenti delle Deputazioni regionali, i magistrati, le forze armate e quelle assimilate, prima di assumere le loro funzioni prestano giuramento di fedeltà alla Costituzione ed alle leggi della Repubblica.
Dunque il giuramento inizialmente previsto scompare tra gli obblighi dei Parlamentari non per una disattenzione o una dimenticanza ma per precisa scelta. A chi dava fastidio il fatto che i rappresentanti del popolo italiano fossero tenuti a ribadire formalmente la loro lealtà alla Repubblica? Quale manina o manona aveva operato nell’ombra per togliere di mezzo quella norma? Tra i privilegi della Casta, a quanto pare, sembra esserci anche quello della possibile slealtà, dal 1947
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