Il Ministro della Giustizia Paola Severino ha ricevuto dal Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano la domanda di grazia presentata in favore di Alessandro Sallusti dall’avvocato Ignazio La Russa ed ha disposto attività istruttoria. Il ministro Guardasigilli, spiega il ministero, ”ha immediatamente disposto la necessaria attività istruttoria, nell’ambito della quale dovranno essere acquisiti i pareri della Procura generale di Milano e del magistrato di Sorveglianza”. Non appena ultimata l’istruttoria, il ministro Severino ”invierà al Presidente della Repubblica il fascicolo per le determinazioni di sua esclusiva competenza ai sensi dell’art. 87 della Costituzione per l’esercizio del potere di clemenza, cosi’ come precisato dalla sentenza 200/2006 della Corte Costituzionale”.
Dall’abitazione di Daniela Santanchè, dove si trova ai domiciliari, il direttore del Giornale ha così commentato su Twitter: ”Non ho chiesto nulla, se il Presidente valuta la grazia – sottolinea Sallusti – è un segnale importante per tutti”. Solidarietà a Sallusti è stata espressa dal sindaco di Firenze Matteo Renzi:”La vicenda Sallusti mi ha molto colpito. Il fatto che si possa andare in carcere per un’idea mi inorridisce” ha ribadito Renzi durante la tradizionale cerimonia dello scambio di auguri natalizi con i giornalisti in Palazzo Vecchio. ”Trovo allucinante – ha proseguito – che questo possa avvenire in un paese civile. E ciò al netto di Sallusti, della sua testata e di tutte le provocazioni di questa vicenda”.
Indulto, grazia ed amnistia sono i provvedimenti di clemenza previsti dall’ ordinamento. La grazia – richiesta per il giornalista Alessandro Sallusti dal suo difensore Ignazio La Russa – è concessa dal Presidente della Repubblica, l’ indulto e l’ amnistia sono deliberati dal Parlamento. L’ indulto – come la grazia provvedimento individuale – è previsto dall’ articolo 174 del codice penale e ”condona in tutto o in parte la pena inflitta, o la commuta in un’ altra specie di pena stabilita dalla legge. Non estingue le pene accessorie, salvo che il decreto disponga diversamente, e neppure gli altri effetti penali della condanna”. L’ amnistia, invece, prevista dall’ art. 151 del codice penale, ”estingue il reato e, se vi è stata condanna, fa cessare l’esecuzione della condanna e le pene accessorie”. Secondo l’ ultimo comma dell’ articolo, l’ amnistia non si applica ai recidivi, ai delinquenti abituali, o professionali o per tendenza ”salvo che il decreto disponga diversamente”. E’ l’art. 79 della Costituzione che regola gli istituti dell’ indulto e dell’ amnistia: ”L’amnistia e l’indulto sono concessi con legge deliberata a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera, in ogni suo articolo e nella votazione finale. La legge che concede l’amnistia o l’indulto stabilisce il termine per la loro applicazione. In ogni caso, amnistia e indulto non possono applicarsi ai reati commessi successivamente alla presentazione del disegno di legge”.