La vicenda, in sintesi. In Italia, le attività didattiche rese dalle autoscuole sono considerate esenti dall’Iva per disposizione dell’Agenzia delle Entrate (ribadita formalmente CINQUE volte nel corso degli ultimi 20 anni). In Germania (ed in tutti gli altri paesi europei ad eccezione della Spagna) invece no. Un titolare di autoscuola tedesca presenta quindi (nel 2017) un’istanza al fisco del suo paese per chiedere che venga loro riconosciuta l’esenzione. L’amministrazione teutonica, ritenendosi non competente, trasmette la richiesta alla Corte di Giustizia Europea (CGUE). Questa sentenzia (14 marzo 2019) nel senso di NON riconoscere le caratteristiche per il rilascio dell’esenzione. L’Agenzia delle Entrate italiana, emette quindi una Risoluzione (atto in sé NON impugnabile), in cui afferma:

1. Che la competenza sulle esenzioni sia esclusivamente dell’UE
(tralasciando il fatto che l’Europa controlla il regime delle esenzioni
perché queste non aprano il campo a forme di concorrenza sleale tra gli
Stati membri; dal momento che per conseguire una patente in una
autoscuola italiana si deve essere obbligatoriamente residenti nel
nostro paese, l’esenzione di fatto NON comporta alcun rischio per le
Autoscuole degli altri paesi)
2. Le autoscuole italiane devono
conseguentemente applicare l’Iva sulle proprie prestazioni. Questo
comporta un immediato aumento del prezzo finale al consumatore (che non
scarica l’imposta) del 22%. Il ragazzo che sino a lunedì scorso pagava
40 € per un’ora di lezione di guida, da martedì mattina ne paga 50. E
senza che la Scuola Guida guadagni un solo centesimo in più. Una vera
spinta alla limitazione formativa (meno ore di lezione) e al ritorno al
cosiddetto “privatismo“; con immediato effetto negativo sulla sicurezza
della circolazione stradale e sul numero delle vittime della strada.
3. L’Agenzia delle Entrate (questo il vero CAPOLAVORO di assurdità
logica, giuridica, economica e sociale) chiede alle autoscuole di
recuperare anche l’Iva non applicata (in virtù delle determinazioni
della stessa Agenzia) su tutte le prestazioni rese negli anni
fiscalmente ancora accertabili (2014, 2015, 2016, 2017 e 2018), dando
quindi effetto retroattivo alla sentenza comunitaria, e negando se
stessa e le 5 pronunce emesse nel corso di questi ultimi 20 anni.
4.
Poiché i clienti delle autoscuole sono generalmente dei privati, alcuni
tra questi potrebbero essere nel frattempo deceduti, altri avranno
cambiato residenza e saranno difficili da raggiungere, altri ancora (la
maggior parte) pur individuati, non potranno essere costretti a pagare
un’aggiunta al costo dei servizi di cui hanno fruito in anni passati.
Infatti, il loro contratto si è correttamente concluso e definito con il
pagamento di quanto dovuto alle autoscuole sulla base dei tariffari
esposti al momento in cui il cliente decise di affidarsi al loro
servizio.
5. Le autoscuole saranno costrette a rifondere di tasca
loro l’Iva NON INCASSATA negli ultimi cinque anni, andando incontro –
nella maggior parte dei casi – a sicuro fallimento. Generando disastri
familiari e perdita di posti di lavoro.
Su questa follia ci muoveremo, ovviamente, in ogni direzione (seguo professionalmente da oltre 25 anni la categoria), per evitare l’applicazione di questo vero e proprio sopruso legalizzato. Ma ho voluto diffonderne gli elementi più significativi perché ne sia conosciuto l’impatto, e perché tutti siano coscienti, solidali e partecipi di una battaglia da condividere.
Se passa il principio che si puó essere tassati retroattivamente, pur avendo rispettato tutte le norme, nessuno di noi sarà più al sicuro. E, forse, saremo anche meno convinti e determinati a combattere l’evasione fiscale…