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Follie giuridiche/ Il saluto a Sergio Ramelli diventa una “deriva sovranista”

di Massimo Weilbacher
14 Novembre 2020
in Home, Società&Tendenze
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L’annosa telenovela dei processi per il saluto romano alla commemorazione di Sergio Ramelli si arricchisce di un nuovo episodio. Sono state depositate le motivazioni della sentenza con la quale il GUP di Milano Manuela Cannavale ha condannato a un mese e dieci giorni di carcere il leader di CasaPound Gianluca Iannone, Francesco Polacchi, fondatore della casa editrice Altaforte, e altri militanti.

I fatti sono quelli del 29 aprile 2019, quando grazie al menefreghismo e all’ignavia dell’allora ministro degli interni Salvini ed allo zelo, eccessivo e mal riposto, del prefetto da lui nominato i centri sociali avevano potuto sfilare regolarmente autorizzati inneggiando alle chiavi inglesi mentre il corteo silenzioso diretto a via Paladini, affrontato da un impressionante schieramento di forze, era stato preso a manganellate. Dopo una difficile trattativa tra alcuni parlamentari di FDI e la Polizia la cerimonia del presente si era tenuta ugualmente, ma la questura prima e la procura poi avevano mandato avanti il procedimento ora approdato davanti al GUP che ha anche rinviato a giudizio altri 24 indagati.

La sentenza che ne è venuta fuori è assai discutibile, sia per le traballanti argomentazioni giuridiche su cui si fonda la condanna sia, soprattutto, per un evidente pregiudizio politico-ideologico. Divenuto oramai impraticabile, per via della copiosa ed univoca giurisprudenza formatasi negli ultimi anni proprio a proposito delle commemorazioni di Sergio Ramelli, il ricorso al divieto di apologia di cui all’art. 4 della Legge n. 645 del 1952 (la cd legge Scelba), la GUP ricorre all’art. 5 cioè al divieto di compiere in “pubbliche riunioni” “manifestazioni usuali del disciolto partito fascista ovvero di organizzazioni naziste”.

Una strada già tentata in passato senza successo dalla Procura di Milano che in un caso analogo ma inverso (il GUP aveva assolto e la procura aveva impugnato) si era vista respingere dalla Corte d’Appello il discutibile teorema secondo il quale le sole modalità della manifestazione costituirebbero già di per sé, indipendentemente da tutto il resto, propaganda “fascista” idonea a generare un concreto pericolo di ricostituzione del disciolto partito: “volontà diffusiva della ideologia fascista intrinsecamente connessa alla modalità della manifestazione commemorativa”.

Tesi alquanto discutibile sia sul piano logico che giuridico, fatta a pezzi dalla Corte (e successivamente anche dalla Cassazione che ha dichiarato inammissibile l’ulteriore appello della procura) secondo la quale per giustificare la punibilità di fatti del genere occorre invece che “che vi sia il dolo, anche generico, di volere diffondere ideologia“, con atteggiamenti “tali da porre in pericolo l’ordine democratico“. Escludendo espressamente che le modalità della manifestazione (identiche a quelle del 2019) potessero costituire “propaganda e volontà di diffusione di un’ideologia“, trattandosi di una condotta che “non implica di per sé l’intenzione di sollecitare l’adesione all’ideologia da parte di un numero indeterminato di persone estranee alla manifestazione”.

Una posizione che, a differenza della sentenza in oggetto, si era conformata perfettamente alla giurisprudenza in materia, definita in primo luogo dalla Corte Costituzionale che anche nel caso dell’art. 5 della Legge n. 645/1952 era intervenuta con una sentenza specifica, la n. 74 del 6 dicembre 1958, che aveva delineato e delimitato chiaramente i limiti di applicazione della norma. Intervento inevitabile visto che la legge Scelba ha introdotto una vera e propria limitazione dei diritti di opinione ed espressione, costituzionalmente garantiti a tutti, e quindi una seria eccezione al modello di democrazia aperta delineato dalla carta costituzionale.

Eccezione che per la Corte Costituzionale sia nel caso dell’art. 4 che del 5 è giustificata e giustificabile solo in presenza di seri e fondati motivi e che non può essere estesa oltre quanto strettamente necessario. Perché una “manifestazione fascista” costituisca reato ex art. 5 sono indispensabili due elementi: il “pericolo obiettivo” di ricostituzione del disciolto partito e “circostanze idonee” a costituire tale pericolo. Le manifestazioni fasciste, dice la Corte Costituzionale, devono “essere tali da costituire, obbiettivamente, quel pericolo che, secondo lo spirito della norma costituzionale, si è inteso prevenire”. Il legislatore “ha inteso vietare e punire non già una qualunque manifestazione del pensiero, tutelata dall’art. 21 della Costituzione, bensì quelle manifestazioni usuali del disciolto partito che, come si è detto prima, possono determinare il pericolo che si è voluto evitare”. Il fatto “deve trovare nel momento e nell’ambiente in cui è compiuto circostanze tali, da renderlo idoneo a provocare adesioni e consensi ed a concorrere alla diffusione di concezioni favorevoli alla ricostituzione di organizzazioni fasciste”, requisito che viene solitamente definito come capacità di proselitismo.

Principio costantemente seguito dalla Cassazione secondo la quale non è “la manifestazione esteriore in quanto tale ad essere oggetto di incriminazione, bensì il suo venire in essere in condizioni di pubblicità tali da rappresentare un concreto tentativo di raccogliere adesioni ad un progetto di ricostituzione” (Cass. n. 37577/2014, ex multis). Un criterio giustamente restrittivo che la giurisprudenza ha comunque esteso fin dove ha potuto, ad esempio condannando un gruppo di ultras del calcio che avevano fatto il saluto romano allo stadio sul presupposto che, trattandosi di una manifestazione pubblica, l’atto costituisse propaganda idonea ad influenzare un numero indistinto di persone.

Di tutto questo, però, la sentenza del GUP di Milano non tiene nessun conto imbarcandosi, invece, in un percorso argomentativo che sembra deviare sia dalla logica che da un approccio strettamente giuridico. Riproponendo il teorema di cui si è detto, la sentenza individua nella modalità di effettuazione della cerimonia, in particolare nell’asserito “orgoglio ed entusiasmo” di “1.200 persone delle diverse realtà extraparlamentari di destra riunite in modo compatto” (a quanto pare viene ignorata la partecipazione dei parlamentari di FDI, di consiglieri regionali della Lega e di molte altre persone non appartenenti a nessuna “realtà extraparlamentari di destra”) un “concreto tentativo di proselitismo” e “quindi un concreto pericolo di raccogliere adesioni finalizzata alla ricostituzione di un partito fascista”.

Una conclusione aprioristica ed arbitraria fondata solo su opinioni soggettive ed indimostrabili, vere e proprie petizioni di principio: “l’evento, lungi dal configurarsi come la mera commemorazione di un defunto, aveva, ed ha sempre avuto, il precipuo scopo di porre in essere manifestazioni usuali del disciolto partito fascista e di compiere attività di proselitismo“: secondo la GUP, quindi, la commemorazione avrebbe avuto “il mero scopo di celebrare in modo enfatico ed orgoglioso il disciolto partito fascista” e non di ricordare Sergio Ramelli, che in base a questo ragionamento sarebbe non lo scopo della manifestazione ma solo un pretesto, una copertura.

In fondo la sentenza non fa altro che riproporre, riveduto e corretto, il vecchio teorema inquisitorio del “non poteva non sapere”, in questo caso la manifestazione non poteva non ricostituire il disciolto partito. La chiave di lettura della decisione emerge chiaramente quando l’estensore tenta di dimostrare l’esistenza del “pericolo obbiettivo” rinvenibile “nel momento e nell’ambiente” in cui si verificano i fatti che dovrebbe giustificarne la punibilità.

Per trovare questo presunto ed immaginario pericolo la sentenza è costretta ad abbandonare il campo del diritto per invadere quello della politica: la commemorazione di Ramelli costituisce una minaccia reale per l’ordinamento democratico perchè ci troviamo in un “momento storico, nel quale episodi di intolleranza e/o violenza dovuti a motivi razziali sono all’ordine del giorno e si assiste ad una pericolosa deriva sovranista“. Un’affermazione che riproduce pedissequamente la più scontata narrazione della sinistra settaria, adatta ad un comizio in piazza, ad un talk show fazioso, alle esternazioni di qualche intellettuale radical chic più che ad un tribunale.

Anche perché sarebbe interessante capire da chi sia rappresentata questa “pericolosa deriva sovranista“. Non certo dal misero 0,3% raccolto da Casapound quando si è presentata alle elezioni né dai 1.200 (in una città di 1,352,000 abitanti) che hanno reso omaggio a Sergio Ramelli.

Per la parte politica che sostiene ed alimenta la visione condivisa dalla GUP la “deriva sovranista” sarebbe rappresentata dai partiti politici avversari, vale a dire Lega e FDI (rappresentati in Parlamento perché regolarmente votati dagli elettori e non perché lo abbiano occupato militarmente dopo una marcia su Roma), uno dei quali al momento dei fatti oggetto della sentenza era al governo ed esprimeva il ministro degli interni che oltretutto, come si è detto, nella circostanza aveva tenuto nei confronti della manifestazione un atteggiamento tutt’altro che benevolo. Un modo ben strano di costituire un pericolo “sovranista” per le istituzioni democratiche.

Ovviamente la partita non finirà con la discutibile sentenza milanese che, se c’è ancora un giudice a Berlino, ha molte probabilità di schiantarsi contro il costante orientamento della giurisprudenza ed un’applicazione della legge che non sia la continuazione della politica con altri mezzi.

Tags: giustiziamagistraturaMilanoSergio Ramelli
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