Perché una società di calcio deve pagare per le colpe di un suo tesserato, o addirittura dei suoi tifosi, e un movimento politico non è chiamato in causa quando mette in lista un delinquente?
Soprattutto ora che con le “liste bloccate” a decidere è solo la Segreteria del partito, ritengo giusto che sia chiamato a rispondere se porta nelle istituzioni un corrotto o un mafioso.
Magari, prima di mettere in lista gente discutibile, ci penserebbero su un paio di volte (qualche nome che ci si sarebbe potuto risparmiare ce l’ho a mente…).
Ieri ho depositato alla Camera un progetto di legge per istituire la “responsabilità oggettiva” in capo ai partiti.
Dategli un’occhiata e ditemi che ne pensate.
Proposta di Legge in materia di “lntroduzione del principio delta
responsabilità oggettiva di partiti e movimenti politici nella totta atta
corruzione”.
Presentata dall’On. Massimo CORSARO
Onorevoli Colleghi!
il triste ritorno alle cronache, con una frequenza prossima a
quella registrata nei primi anni ’90 del secolo scorso, di episodi di corruzione e
concussione che vedono coinvolti esponenti politici di livello nazionale e locale,
rappresenta una delle cifre negative di questa perdurante fase di crisi, in cui
alle difficoltà economiche e finanziarie si aggiunge la perdita del senso etico
dell’impegno civile.
Chiunque, amministratore locale o nazionale, ulilizza illecitamente il proprio
ruolo e le proprie responsabilità per il conseguimento di indebiti vantaggi
personali, compie non solo un delitto verso la cosa pubblica ed il patrimonio
comune, ma mina in misura irreversibile la credibilità delle lstituzioni, il rispetto
verso lo Stato in tutte le sue articolazioni, ed il senso di appartenenza degli
italiani ad una comunità nazionale.
Si tratta, quindi, di comportamenti contro iquali deve essere aumentato il livello di controllo preventivo e di responsabilità da parte di chi é chiamato a
selezionare la classe dirigente.
Sinora, Ia legislazione si é occupata di definire le circostanze e le fattispecie di
reato perseguibili, ed eventualmente di inasprire le pene conseguenti. Anche il
dibattito ed i disegni di legge in lavorazione nel corso della corrente Legislatura
in tale materia, circoscrivono I’ambito di applicazione alle conseguenzé penali
di carattere soggettivo cui è sottoposto il colpevole del reato ascritto.
Tuttavia non sfugge come, anche in ragione delle leggi elettorali vigenti a
partire da quella per I’elezione del parlamento, sempre più elevato sia
I’esclusivo potere di indicazione del personale politico da parte dei partiti che
hanno il compito di redigere e presentare le liste.
La stessa ipotesi di riforma del sistema elettorale attualmente in discussione,
ribadisce il sistema delle cosiddette “liste bloccate”, sia pure abbreviate nelle
dimensioni per effetto della moltiplicazione delle circoscrizioni, continuando
così ad avocare alle segreterie di partito la scelta della rappresentanza
parlamentare.
Diventa allora dirimente la necessità di porre in capo ai soggetti che formano le
liste il dovere di garantire al corpo elettorale di avere espletato la miglior
selezione possibile nell’individuazione delle candidature.
ln questo senso, con la presente proposta di legge, si intende introdurre in
capo ai partiti quel principio di “responsabilità oggettiva” già conosciuto in
ambito sportivo, in particolare per le società di calcio, chiamate a rispondere di
comportamenti illeciti di propri tesserati, e addirittura della propria tifoseria.
Ferma restando I’azione giudiziaria di carattere penale ed amministrativo nei
confronti della persona fisica che si rende colpevole dei reati di corruzione,
concussione e contro la Pubblica Amministrazione, si intende in questo caso
aggiungere un regime sanzionatorio a carico del soggetto politico che ha
indicato nella propria lista elettorale chi successivamente viene giudicato
colpevole con sentenza definitiva.
Nel dettaglio, si prevede che all’esito della procedura giuridica che attesta la
colpevolezza del soggetto, il partito che lo ha inserito nelle proprie liste
consentendone I’elezione a qualsiasi livello istituzionale sia chiamato a
rifondere I’Erario per un importo pari a cinque volte quanto la Pubblica
Amministrazione ha complessivamente speso per erogare al soggetto
condannato indennità, diarie e rimborsi a vario titolo, dal momento del
compimento del reato accertato sino alla data del definitivo passaggio in
giudicato della sentenza di condanna.
Una ulteriore sanzione pecuniaria aggiuntiva alla precedente, pari ad ulteriori
due volte la spesa sostenuta dalla Pubblica Amministrazione, é comminata al
partito nel caso in cui il reato sia stato compiuto nei due anni antecedenti la
consultazione elettorale in cui il condannato è stato eletto. E ciò nell’intento di
elevare la soglia di controllo e di valutazione delle candidature da parte dei
responsabili del partito.
Le sanzioni predette, non si applicano nel caso in cui I’azione penale verso il
condannato sia stata attivata anche con il fattivo concorso del partito nelle cui
liste il condannato é stato eletto.
Da ultimo, si prevede che al partito che risulti inadempiente rispetto all’obbligo
di rifondere il risarcimento previsto, non sia consentito di presentare proprie
liste in alcuna competizione elettorale sino alla regolare estinzione dei propri
adempimenti.
Testo:
Articolo 1
(Responsabilità oggettiva dei partiti e movimenti politici)
1. ln caso di condanna con sentenza definitiva, per reati di corruzione,
concussione, contro il patrimonio pubblico e la pubblica amministrazione,
associazione mafiosa o reati connessi, compiuti da soggetti che siano titolari, o
lo siano stati all’epoca del compimento del reato accertato, di qualunque carica
pubblica elettiva, il partito o movimento politico nelle cui liste è stato eletto ha
l’obbligo di rifondere allo Stato, a titolo di sanzione ed entro novanta giorni dalla
pubblicazione della sentenza definitiva, un importo pari a cinque volte le
somme percepite dallo stesso soggetto, a titolo di indennità, diaria o rimborso
di qualsivoglia natura legato alla propria funzione pubblica, nel corso del
proprio mandato elettivo, dalla data di inizio di compimento del reato accertato
sino al giorno di definizione della condanna.
2. Rispetto all’importo determinato ai sensi del commal,a carico del partito o
movimento politico nelle cui liste il soggetto condannato sia stato eletto si
applica una ulteriore sanzione pari al doppio delle somme percepite dallo
stesso soggetto a titolo di indennità, diaria o rimborso di qualsivoglia natura
legato alla propria funzione pubblica nel corso del proprio mandato, qualora il
reato sia stato commesso nei due anni precedentl la sua candidatura.
3. Le sanzioni di cui ai precedenti commi 1 e 2 non si applicano al partito nelle
cui liste il condannato è stato eletto ad una carica pubblica, nel caso in cui il
partito stesso abbia concorso all’attivazione dell’azione penale nei confronti del
soggetto dichiarato colpevole con sentenza definitiva.
4. Al partito che ha maturato un debito verso lo Stato in ragione delle
disposizioni di cui ai precedenti commi 1 e 2, e che non abbia corrisposto
quanto dovuto entro i termini indicati al comma 1, è prescritta la possibilità di
presentare proprie liste in qualunque competizione elettorale sino all’avvenuto
adempimento di ogni obbligazione connessa alla presente legge.
Penso che l’on.Corsaro avrebbe fatto meglio,insieme a tutto il suo partito,ad appoggiare il referendum sulla responsabilità civile dei magistrati.