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Ho proposto una legge sulla responsabilità oggettiva dei partiti. Cosa ne pensate?

di Massimo Corsaro
26 Giugno 2014
in Home
2
Ho proposto una legge sulla responsabilità oggettiva dei partiti. Cosa ne pensate?
       

Perché una società di calcio deve pagare per le colpe di un suo tesserato, o addirittura dei suoi tifosi, e un movimento politico non è chiamato in causa quando mette in lista un delinquente?
Soprattutto ora che con le “liste bloccate” a decidere è solo la Segreteria del partito, ritengo giusto che sia chiamato a rispondere se porta nelle istituzioni un corrotto o un mafioso.
Magari, prima di mettere in lista gente discutibile, ci penserebbero su un paio di volte (qualche nome che ci si sarebbe potuto risparmiare ce l’ho a mente…).
Ieri ho depositato alla Camera un progetto di legge per istituire la “responsabilità oggettiva” in capo ai partiti.
Dategli un’occhiata e ditemi che ne pensate.

 

Proposta di Legge in materia di “lntroduzione del principio delta

responsabilità oggettiva di partiti e movimenti politici nella totta atta

corruzione”.

Presentata dall’On. Massimo CORSARO

 

Onorevoli Colleghi!

il triste ritorno alle cronache, con una frequenza prossima a

quella registrata nei primi anni ’90 del secolo scorso, di episodi di corruzione e

concussione che vedono coinvolti esponenti politici di livello nazionale e locale,

rappresenta una delle cifre negative di questa perdurante fase di crisi, in cui

alle difficoltà economiche e finanziarie si aggiunge la perdita del senso etico

dell’impegno civile.

Chiunque, amministratore locale o nazionale, ulilizza illecitamente il proprio

ruolo e le proprie responsabilità per il conseguimento di indebiti vantaggi

personali, compie non solo un delitto verso la cosa pubblica ed il patrimonio

comune, ma mina in misura irreversibile la credibilità delle lstituzioni, il rispetto

verso lo Stato in tutte le sue articolazioni, ed il senso di appartenenza degli

italiani ad una comunità nazionale.

Si tratta, quindi, di comportamenti contro iquali deve essere aumentato il livello di controllo preventivo e di responsabilità da parte di chi é chiamato a

selezionare la classe dirigente.

Sinora, Ia legislazione si é occupata di definire le circostanze e le fattispecie di

reato perseguibili, ed eventualmente di inasprire le pene conseguenti. Anche il

dibattito ed i disegni di legge in lavorazione nel corso della corrente Legislatura

in tale materia, circoscrivono I’ambito di applicazione alle conseguenzé penali

di carattere soggettivo cui è sottoposto il colpevole del reato ascritto.

Tuttavia non sfugge come, anche in ragione delle leggi elettorali vigenti a

partire da quella per I’elezione del parlamento, sempre più elevato sia

I’esclusivo potere di indicazione del personale politico da parte dei partiti che

hanno il compito di redigere e presentare le liste.

La stessa ipotesi di riforma del sistema elettorale attualmente in discussione,

ribadisce il sistema delle cosiddette “liste bloccate”, sia pure abbreviate nelle

dimensioni per effetto della moltiplicazione delle circoscrizioni, continuando

così ad avocare alle segreterie di partito la scelta della rappresentanza

parlamentare.

Diventa allora dirimente la necessità di porre in capo ai soggetti che formano  le

liste il dovere di garantire al corpo elettorale di avere espletato la miglior

selezione possibile nell’individuazione delle candidature.

ln questo senso, con la presente proposta di legge, si intende introdurre  in

capo ai partiti quel principio di “responsabilità oggettiva” già conosciuto  in

ambito sportivo, in particolare per le società di calcio, chiamate a rispondere di

comportamenti illeciti di propri tesserati, e addirittura della propria tifoseria.

Ferma restando I’azione giudiziaria di carattere penale ed amministrativo nei

confronti della persona fisica che si rende colpevole dei reati di corruzione,

concussione e contro la Pubblica Amministrazione, si intende in questo caso

aggiungere un regime sanzionatorio a carico del soggetto politico che ha

indicato nella propria lista elettorale chi successivamente viene giudicato

colpevole con sentenza definitiva.

Nel dettaglio, si prevede che all’esito della procedura giuridica che attesta la

colpevolezza del soggetto, il partito che lo ha inserito nelle proprie liste

consentendone I’elezione a qualsiasi livello istituzionale sia chiamato a

rifondere I’Erario per un importo pari a cinque volte quanto la Pubblica

Amministrazione ha complessivamente speso per erogare al soggetto

condannato indennità, diarie e rimborsi a vario titolo, dal momento del

compimento del reato accertato sino alla data del definitivo passaggio  in

giudicato della sentenza di condanna.

Una ulteriore sanzione pecuniaria aggiuntiva alla precedente, pari ad ulteriori

due volte la spesa sostenuta dalla Pubblica Amministrazione, é comminata al

partito nel caso in cui il reato sia stato compiuto nei due anni antecedenti  la

consultazione elettorale in cui il condannato è stato eletto. E ciò nell’intento di

elevare la soglia di controllo e di valutazione delle candidature da parte dei

responsabili del partito.

Le sanzioni predette, non si applicano nel caso in cui I’azione penale verso il

condannato sia stata attivata anche con il fattivo concorso del partito nelle cui

liste il condannato é stato eletto.

Da ultimo, si prevede che al partito che risulti inadempiente rispetto all’obbligo

di rifondere il risarcimento previsto, non sia consentito di presentare proprie

liste in alcuna competizione elettorale sino alla regolare estinzione dei propri

adempimenti.

Testo:

Articolo 1

(Responsabilità oggettiva dei partiti e movimenti politici)

1. ln caso di condanna con sentenza definitiva, per reati di corruzione,

concussione, contro il patrimonio pubblico e la pubblica amministrazione,

associazione mafiosa o reati connessi, compiuti da soggetti che siano titolari, o

lo siano stati all’epoca del compimento del reato accertato, di qualunque carica

pubblica elettiva, il partito o movimento politico nelle cui liste è stato eletto ha

l’obbligo di rifondere allo Stato, a titolo di sanzione ed entro novanta giorni dalla

pubblicazione della sentenza definitiva, un importo pari a cinque volte le

somme percepite dallo stesso soggetto, a titolo di indennità, diaria o rimborso

di qualsivoglia natura legato alla propria funzione pubblica, nel corso del

proprio mandato elettivo, dalla data di inizio di compimento del reato accertato

sino al giorno di definizione della condanna.

2. Rispetto all’importo determinato ai sensi del commal,a carico del partito o

movimento politico nelle cui liste il soggetto condannato sia stato eletto si

applica una ulteriore sanzione pari al doppio delle somme percepite dallo

stesso soggetto a titolo di indennità, diaria o rimborso di qualsivoglia natura

legato alla propria funzione pubblica nel corso del proprio mandato, qualora il

reato sia stato commesso nei due anni precedentl la sua candidatura.

3. Le sanzioni di cui ai precedenti commi 1 e 2 non si applicano al partito nelle

cui liste il condannato è stato eletto ad una carica pubblica, nel caso in cui il

partito stesso abbia concorso all’attivazione dell’azione penale nei confronti del

soggetto dichiarato colpevole con sentenza definitiva.

4. Al partito che ha maturato un debito verso lo Stato in ragione delle

disposizioni di cui ai precedenti commi 1 e 2, e che non abbia corrisposto

quanto dovuto entro i termini indicati al comma 1, è prescritta la possibilità di

presentare proprie liste in qualunque competizione elettorale sino all’avvenuto

adempimento di ogni obbligazione connessa alla presente legge.

Tags: giustiziaparlamento
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Commenti 2

  1. Pingback: Ho proposto una legge sulla responsabilità oggettiva dei partiti. Cosa ne pensate? | aggregator
  2. claudio bellasio says:
    9 anni fa

    Penso che l’on.Corsaro avrebbe fatto meglio,insieme a tutto il suo partito,ad appoggiare il referendum sulla responsabilità civile dei magistrati.

    Rispondi

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