Sul tema, scottante e delicato, della “legittima difesa” (chi scrive preferisce parlare di “difesa legittima”) le discussioni nell’opinione pubblica e sulla stampa sono state animate, il dibattito nelle aule parlamentari, al solito, affatto convincente .
L’analisi del presidente della Repubblica, dei soli 8 articoli del testo, è risultata minuziosa ma circoscritta.
L’argomento è tale da chiedere, direi quasi reclamare, una rivisitazione saliente, pedagogica dei precedenti. L’istituto nel codice penale , pubblicato il 1° dicembre 1889 ed entrato in vigore il 1° gennaio 1890, comunemente conosciuto con il nome del Guardasigilli, l’avvocato liberaldemocratico bresciano Giuseppe Zanardelli, , era previsto dall’art.49, n. 2, sotto il titolo della “imputabilità e delle cause che la escludono o diminuiscono [la difesa legittima]”.

Si stabilisce la non punibilità di colui, che ha commesso il fatto “per esservi stato costretto dalla necessità di respingere da sé o da altri una violenza attuale e ingiusta”. Erano consentite dalla norma, frutto di lunghi, accurati e qualificati lavori preparatorî, la difesa e la tutela “tanto propria quanto di altri” sulla persona, sulla vita, sull’integrità personale e sul pudore, ma non sui beni.
Il codice penale del 1930, elaborato volutamente in sintonia e certamente non in distonia con il precedente, estende la salvaguardia ad ogni diritto e consente una difesa diretta ma in casi particolari, dettagliati e sotto rigorose condizioni. La formula adoperata è inequivocabile: un “pericolo” attuale, un’offesa ingiusta con una “difesa” “sempre proporzionata all’offesa” (art. 52). L’art. 55 stabilisce che nel momento in cui “si eccedono colposamente i limiti stabiliti dalla legge o dall’ordine dell’Autorità ovvero imposti dalla necessità, si applicano le disposizioni concernenti i delitti colposi, se il fatto è preveduto dalla legge come delitto colposo”.
Il criminalista lucchese Francesco Carrara (1805 – 1888) aveva individuato gli assi portanti, poi condivisi dai giuristi, responsabili della preparazione delle norme del 1930: 1) l’ingiustizia del male minacciato; 2) la sua gravità: 3) la sua inevitabilità.
Sulla gravità del pericolo si è adeguatamente insistito sull’indispensabile “ragionata opinione”. L’inevitabilità è costituita da 3 caratteri: sia improvvisa, sia presente, sia assoluta.
La giurisprudenza, a proposito dell’indicazione del diritto “altrui” da tutelare, ne ha stabilito senza equivoci la “completa equiparazione” ed ha ritenuto che nel terzo “debba esservi almeno un interesse morale a difendere il diritto altrui da un sopruso”.
Gli studiosi ed i magistrati “democratici”, sulla scorta ed in nome dei mai rinnegati “vangeli rossi” hanno teso sempre più esplicitamente ad escludere la proprietà, delimitando l’area di applicazione della norma. I togati marxisti, adesso inclini al grillismo, hanno demonizzato sin dai primi vagiti la proposta, ora legge, giungendo ad esasperarne i contenuti con la tesi che essa “ha l’obiettivo di arrivare alla libertà di autotutela in ambito domiciliare e alla “garanzia” di non essere sottoposti a giudizio ma solo a indagini preliminari dall’esito scontato. Subordinando il diritto alla vita alla tutela incondizionata del domicilio, sovverte la gerarchia dei valori tutelati dalla Costituzione e produce rilevanti rischi sociali”.
Lo stesso Carlo Nordio, magistrato ormai in quiescenza, autorevole quanto rispettabile, ha ridimensionato le sue analisi iniziali, più che liberali, solo “liberal”, cioè progressiste, al limite del radicalismo, conformisticamente antifasciste, assicurando che lo Stato continuerà ad essere presente e responsabile. Ha spiegato infatti che “l’intervento del magistrato sarà sempre necessario perché dovrà verificare i presupposti, l’attualità del pericolo, la proporzionalità della reazione, lo stato di turbamento”. Il temuto “Far West” è così ben lontano e scongiurato. .