Ancora tanta superficialità in diritto marittimo (questa volta di guerra) da parte di un partito. Ci riferiamo (purtroppo…) a FdI e alla poco felice (in termini giuridici) proposta di attuare il blocco navale nei confronti delle navi ONG. Il blocco navale è disciplinato dall’articolo 42 dello statuto delle Nazioni Unite ed è un’azione militare finalizzata a impedire l’accesso e l’uscita di navi dai porti di un Paese o di un territorio. Esso non è consentito al di fuori dei casi di legittima difesa.
Inoltre «Il blocco dei porti o delle coste di uno Stato da parte delle forze armate di un altro Stato» è definito come un vero e proprio atto di aggressione, anche in assenza di dichiarazione di guerra, dall’art. 3, lettera C) della Risoluzione dell’Assemblea Generale delle NU 3314 (XXXIX) del 14 dicembre 1974. I criteri per attuarlo sono stabiliti dalle Convenzioni di Ginevra del 1949 e 1977 sui conflitti armati via mare.
- Prima di attuare il blocco navale la forza militare che lo attua deve comunicare alle nazioni terze non belligeranti la definizione geografica della zona soggetta al blocco stesso;
2. il blocco navale deve essere imparziale nei confronti delle nazioni non belligeranti;
3. una volta attuato consente la possibilità di catturare qualsiasi imbarcazione mercantile che violi il blocco e il suo deferimento a un apposito tribunale delle prede;
4. consente, altresì, la possibilità di attaccare qualsiasi imbarcazione mercantile nemica che opponga resistenza al blocco navale;
5. l’obbligo da parte della forza militare che attua il blocco di permettere il passaggio di carichi contenenti beni di prima necessità e medicinali per la popolazione locale.

Detto ciò nel caso di navi ONG con a bordo migranti irregolari non può essere consentito poiché non assimilabili a navi che intraprendono azione di guerra verso i porti di uno Stato terzo. Si tratterebbe di uso della forza contro navi che hanno soccorso richiedenti asilo in mare violando un principio fondamentale del diritto internazionale, e cioè il divieto di respingimento collettivo.
Le navi ONG sono in tutto e per tutto mercantili (su cui è esercitata attività armatoriale con fini di lucro) ed è legittimo vietarne l’ingresso nei porti ai sensi degli articoli 17, 18 e 19 della Convenzione di Montego Bay del 1982 e 83 Codice della Navigazione. Nulla di più, nulla di meno.
Ho ascoltato una prof in TV in acque internazionali una qualsiasi nave fa riferimento alla bandiera il comandante non può decidere il porto di destinazione nel caso di soccorso in mare dovrebbe valere l’iscrizione della nave nello stato dove è avvenuto non vi dico le estensioni marittime di Malta Tunisi attualmente anche la Libia, dobbiamo rivolgerci all’UK gli altri non sono in grado.