Il 22 e 23 novembre scorso il “Centro studi per la storia del pensiero giuridico moderno” istituito nell’ambito dell’Università degli Studi di Firenze, ha indetto un convegno avente per titolo: “Sindacati e diritto del lavoro tra dittature e democrazie nell’Europa mediterranea e latina del XX^ secolo”.
In realtà i Paesi di cui si è trattato erano solo Francia, Italia, Portogallo e Spagna, tramite relatori provenienti dalle locali Università o Centri studi.
La giornata più densa di interventi è stata la seconda, che era presieduta da Pietro Costa, professore emerito del dipartimento di scienze giuridiche.
Nella Francia di Vichy
Il primo intervento è stato quello del prof. Jean Pierre Le Crom, dell’Università di Nantes, che ha parlato sui sindacati e le leggi sul lavoro durante il governo francese di Vichy, presieduto dal maresciallo Pétain, negli anni dal 1940 al 1944. In quel periodo fu pubblicata, nel mese di ottobre 1941, una “Carta del Lavoro” con lo scopo di rinnovare completamente il settore delle relazioni sindacali e la finalità di “stabilire relazioni armoniose e giuste tra padroni (in Francia ancor oggi si usa il termine “Patronat” per indicare le associazioni imprenditoriali) operai, tecnici ed artigiani e rompere definitivamente con il vecchio sistema della lotta di classe”: questo documento fu il risultato dell’opera di René Belin, ex-dirigente del sindacato francese “C.G.T.”, che aveva aderito ai principi della “Rèvolution Nationale” del regime di Vichy diventando ministro del lavoro nel governo di Pétain. Quella “Carta del Lavoro” intendeva istituire dei “comitati sociali professionali” su base tripartita (datori di lavoro, dipendenti, tecnici del comparto) articolati su trenta settori produttivi, con il compito di stabilire i salari, gli orari di lavoro, la salute e sicurezza sul lavoro, la gestione delle assicurazioni sociali. In ognuno di essi lo Stato era rappresentato da un commissario governativo con diritto di veto. Per quanto riguarda la rappresentanza dei lavoratori, vi era un’unica confederazione per ciascuno dei cinque comparti economici previsti (industria, commercio, artigianato, agricoltura, trasporti) con regole che prevedevano anche lo scrutinio segreto per le loro delibere interne ed il limite di due mandati per le cariche.
A livello aziendale, erano stata previste l’istituzione di “consigli sociali d’impresa” in tutte le imprese con oltre 100 dipendenti, aventi la responsabilità di regolamentare i rapporti tra datore di lavoro e lavoratori, senza però interferire nella gestione imprenditoriale.
Tra gli scopi della “Carta del Lavoro” vi era anche quello di stabilire un salario minimo garantito per tutti i lavoratori.
Purtroppo la situazione bellica e le resistenze del vecchio regime impedirono un sostanziale sviluppo di queste indicazioni: tuttavia, si costituirono circa duemila sindacati di categoria all’interno delle confederazioni ed alcuni comitati sociali professionali. Da tener presente che anche gli ex-funzionari della Confederazione Generale del Lavoro, d’ispirazione comunista e socialista, avevano sostenuto in un primo tempo la “Carta del Lavoro” nonostante le carenze che vi riscontrarono, in considerazione del rispetto nei confronti di Belin e della situazione d’emergenza. Belin dovette però abbandonare, per dissidi interni al governo, la carica di ministro del lavoro nell’aprile 1944 (alla vigilia dello sbarco in Normandia) e quindi anche per questo motivo l’organizzazione prevista da quella Carta del Lavoro si arenò. Però, dinanzi al sostanziale fallimento ed alla paralisi degli organismi “politici” (comitati professionali e sindacati) vi ebbe il forte sviluppo dei consigli d’impresa: sempre alla data dell’agosto 1944, quindi a guerra ormai combattuta sul territorio francese, si registrarono ben 9.000 consigli sociali aziendali a cui collaboravano circa 160.000 “volontari”. Viste le condizioni precarie della vita in un periodo bellico, quei comitati s’interessarono principalmente di questioni pratiche per i lavoratori: mense aziendali, asili nido aziendali, mutuo soccorso, assicurazione malattia, assistenza alle famiglie dei prigionieri, e furono quindi molto apprezzati.
Da rilevare che essi continueranno a funzionare anche dopo la caduta del governo di Vichy e l’abolizione della Carta del Lavoro effettuata alla fine del 1945, cambiando denominazione in “comitati aziendali”. Per quanto riguarda il salario minimo, che non fu adottato per la situazione di emergenza bellica, esso fu poi stabilito dal governo “democratico” francese nel 1950 come “salario minimo intercategoriale garantito”, in sigla “smig”, tuttora esistente.
L’”Estado Novo” portoghese
La situazione sociale e sindacale nel Portogallo durante il regime del cosiddetto “Estado Novo” guidato da Antonio de Oliveria Salazar e poi dal suo successore Marcelo Caetano dal 1932 al 1974 è stata illustrata dalla professoressa Paula Borges Santos dell’Università Cattolica di Lisbona. La base fondamentale del sistema sociale corporativo portoghese fu lo “Statuto Nazionale del Lavoro” emanato il 23 settembre 1933, base per la successiva elaborazione di decreti integrativi che stabilivano la struttura ed il funzionamento degli organismi corporativi ivi previsti. In genere, quegli organismi (“gremios”) avevano funzioni di disciplina della produzione, del mercato e delle relazioni di lavoro. Al vertice, vi era un “Consiglio Corporativo” e – tra le altre realizzazioni – vi fu la creazione dell’”Istituto Nazionale del lavoro e della previdenza sociale” e la Magistratura del Lavoro: i funzionari di quell’Istituto fungevano da “parte civile” innanzi a quei tribunali.
Interessante è la concezione del lavoro nello “Statuto Nazionale” portoghese: il lavoro svolge una funzione sociale nell’economia, cui tutti devono partecipare; le attività dovevano effettuarsi in un sistema di cooperazione economica e solidaristica; il salario doveva essere in grado di assicurare un’esistenza umana al lavoratore, alla sua personalità ed alla sua famiglia; le condizioni di vita fisica e morale del lavoratore dovevano essere salvaguardate; ed addirittura era previsto il principio – da applicare con contratti e regolamenti – della partecipazione dei lavoratori nelle imprese.
Il contratto di lavoro, stipulato dai sindacati di categoria e dai “gremios” (associazioni professionali) era esteso a tutti i lavoratori del settore e – secondo il professore Marcelo Caetano, che poi diverrà capo del governo dopo la morte di Salazar – esso aveva un carattere normativo, creatore di diritto oggettivo “erga omnes”.
Le norme dello “Statuto Nazionale del Lavoro” sono state poi, nel corso dei decenni, ulteriormente modificate e migliorate secondo le situazioni socio-economiche emergenti.
La cosa interessante esposta dalla professoressa Paula Borges Santos è il fatto che la “rivoluzione dei garofani” del 25 aprile 1974 che rovesciò il regime salazarista non cancellò il diritto del lavoro elaborato durante i lunghi anni del governo autoritario: ci fu solo un’”esplosione” di contratti collettivi nei quattro anni seguenti, e la nuova Costituzione del 1976 inserì il diritto del lavoro nell’ambito della sua struttura. Quindi essa afferma che ci sono dei lasciti “corporativisti” nella costruzione della democrazia dopo il regime instaurato da Salazar.
In Spagna, da de Rivera a Franco
Il professor Sebastian Martin, dell’Università di Siviglia, ha esposto la situazione del sindacalismo e delle regolamentazioni sul lavoro in Spagna. Egli ha cominciato la sua esposizione da un periodo storico che in genere gli storici trascurano, ossia la dittatura militar-tecnocratica del generale Miguel de Rivera, padre del più noto Josè Antonio, svoltasi dal 1923 al 1930. Salito al potere con un colpo di Stato per frenare l’anarchia e la violenza bolscevica degli anni precedenti (simile in questo alla situazione italiana), volle mettere ordine anche nel campo delle relazioni di lavoro. Il suo ministro del lavoro fu il corporativista Eduardo Anos che nel 1923 predispose il “Codigo do Trabajo”; nel 1924, il “Consiglio superiore del Lavoro, commercio ed industria”; nel 1928, l’”Organizzazione Corporativa Nazionale”. Da tener anche presente che il gen. De Rivera in quegli anni voleva dare un ruolo al partito socialista, come espressione del mondo del lavoro ed in contrasto al comunismo, ed a tal fine favorì Francisco Largo Caballero, che poi diverrà protagonista della Repubblica durante la guerra civile, lasciando operare il suo sindacato “Unione Generale del Lavoro” (UGT).
Da rilevare che successivamente Anos aderì alla Falange e divenne ambasciatore del governo franchista, non occupandosi più dei problemi del lavoro.
Nel Codice del Lavoro erano previsti i “comitati paritetici” tra datori di lavoro e lavoratori, con la presenza di un rappresentante dello Stato che poteva opporre un veto su alcune deliberazioni. La tendenza era quella di effettuare la collaborazione tra le classi e la costituzionalizzazione del lavoro e dei sindacati. Nel 1931, dopo la rinuncia al governo da parte di de Rivera, la legge sul lavoro esistente venne modificata istituendo i minimi retributivi inderogabili.
Il governo di Francisco Franco approvò il 9 marzo 1938 un “Fuero do Trabajo” (diritto del lavoro), ma non la successiva proposta di legge per una “Organizzazione Nazional-sindacalista”. Effettuò certamente delle iniziative in campo legislativo sulle problematiche del lavoro, istituendo gli Enti preposti alla previdenza, all’edilizia popolare, alla salute ma non sviluppò l’impostazione corporativa che aveva avviato de Rivera.
Sindacati e lavoro in Italia
La situazione del sindacalismo e della tutela del lavoro in Italia, per quanto già ampiamente nota e studiata, è stata esposta dal professor Marco Zaganella, dell’Università dell’Aquila e direttore della Fondazione Spirito. Egli ha ripercorso la storia della istituzionalizzazione del sindacalismo, dalla “Carta del Lavoro” del 1927 al Codice del Lavoro, con il riconoscimento della validità erga omnes dei contratti collettivi di lavoro stipulati dalle confederazioni sindacali, che erano uniche per ogni settore produttivo; l’istituzione della Magistratura del Lavoro; la trasformazione delle preesistenti “Casse di Previdenza” nell’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale e, analogamente per le Casse di Malattia, nell’Istituto Nazionale delle Assicurazioni contro le Malattie. Nell’ambito della sua relazione, Zaganella ha citato alcune dichiarazioni sul lavoro di Mussolini e di Gentile.
Per illustrare la situazione nel dopoguerra, è stata distribuita ai presenti la relazione predisposta dal professor Giuseppe Parlato, presidente della Fondazione Spirito, impossibilitato a partecipare per motivi di salute, che trattava della costituzione nel dopoguerra dell’unica Confederazione Generale Italiana del Lavoro (CGIL) guidata da Giuseppe Di Vittorio nella quale sussistevano sia i funzionari delle precedenti confederazioni fasciste sia dirigenti che volevano rimaner fedeli alla concezione fascista del lavoro e del sindacato. Vi fu poi la scissione del 1948/1950 da cui nacque il sindacato d’ispirazione corporativo e nazionale “CISNAL”, guidato da esponenti del partito politico Movimento Sociale Italiano, considerato come “neofascista”.
Il dibattito
Nel dibattito che ne è seguito, vi sono stati alcuni interventi tra cui uno che intendeva distinguere, nella relazione di Zaganella, tra le dichiarazioni sul lavoro di Mussolini e di altri esponenti del regime fascista ed il contesto politico di partito unico in cui operava. Zaganella ha risposto che durante il regime, come documentato dagli studi di Renzo De Felice e della Fondazione di cui fa parte, vi era una distinzione tra l’azione dei corporativisti e dei sindacalisti ed il partito che avevano molta autonomia. Un altro intervento ha ricordato come in Italia la Costituzione repubblicana contiene al suo interno molti articoli d’ispirazione corporativa e che negli anni recenti la pratica “triangolare” della cosiddetta “concertazione sindacale” ha realizzato di fatto una forma imperfetta ed informale di corporativismo, testimoniando così una certa continuità istituzionale come del resto è stato indicato per altri Paesi.
Commento
Il fatto che un dipartimento di una Università italiana si dedichi ad esplorare gli interventi legislativi nel campo del diritto del lavoro e del sindacalismo effettuati in Paesi sottoposti a regimi di partito unico od a dittature militari, è certamente positivo; ed inoltre le relazioni effettuate indicano chiaramente come quelle norme abbiamo lasciato profonde tracce ed una loro continuità nei successivi sistemi costituzionali, giuridici, sindacali.
Un’altra considerazione riguarda il fatto che i Paesi analizzati abbiano tutti, in un modo od in un altro, secondo le caratteristiche storiche e le consuetudini di ciascuno, applicate le intuizioni e le esperienze politiche emerse negli stessi anni nell’Italia governata dal Fascismo. Il che dimostra come, anche in questo campo, l’Italia sia stata ancora una volta maestra di diritto e di regolamentazione dei rapporti civili.